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+Articolo 419 2. |
Articolo 419 2.Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:
a)
in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;
b)
per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;
c)
se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali, fatti salvi coefficienti di scarto più elevati, e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, possono essere modificati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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