+Articolo 423 2.

Articolo 423 2.

Un ente notifica alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali, entro 30 giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente. Le autorità competenti, ove considerino tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della sua qualità creditizia, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito