+Articolo 423 Deflussi aggiuntivi
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Articolo 423 Deflussi aggiuntivi

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 423 1.
Le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %.
Articolo 423 2.
Un ente notifica alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali, entro 30 giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente. Le autorità competenti, ove considerino tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della sua qualità creditizia, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.
Articolo 423 3.
L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle sue operazioni in derivati, se rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali può essere applicata la nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 423 4.
L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti.
Articolo 423 5.

L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente a quanto segue:

a) 

le garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;

b) 

le garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte;

c) 

le garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente.

Articolo 423 6.
I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell' articolo 422 ma, se del caso, saranno soggetti alle disposizioni del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito