+Articolo 428 sexquadragies 2.
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Articolo 428 sexquadragies 2.
In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato. Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto stabilito dalla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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