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+Articolo 429 ter 4. |
Articolo 429 ter 4.In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
b)
il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
c)
le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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