+Articolo 429 sexies 5.
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Articolo 429 sexies 5.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per calcolare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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