+Articolo 429 sexies Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli
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Articolo 429 sexies Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 429 sexies 1.
Oltre al calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 1, gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva una maggiorazione per il rischio di controparte calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.
Articolo 429 sexies 2.

Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

image

dove:

image

=

la maggiorazione;

i

=

l'indice che rappresenta l'operazione;

Ei

=

il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

Ci

=

il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

Gli enti possono fissare image pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.

Articolo 429 sexies 3.

Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:

image

dove:

image

=

la maggiorazione

i

=

l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione;

Ei

=

il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i; e

Ci

=

il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i.

Articolo 429 sexies 4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine controparte comprende anche gli agenti triparty che ricevono in deposito garanzie reali e le gestiscono in caso di operazioni triparty.
Articolo 429 sexies 5.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per calcolare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Articolo 429 sexies 6.
Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.
Articolo 429 sexies 7.

Quando l'ente opera come agente tra due parti in un'operazione di finanziamento tramite titoli, inclusa un'operazione fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente si applicano le disposizioni seguenti:

a) 

se l'ente fornisce a una delle parti nelle operazioni di finanziamento tramite titoli un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva soltanto la maggiorazione calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;

b) 

se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione complessiva;

c) 

se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;

d) 

se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che intervengono in un'operazione di finanziamento tramite titoli, l'ente calcola la misura della sua esposizione complessiva conformemente alle lettere a), b) e c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'operazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito