+Articolo 430 2.

Articolo 430 2.

Oltre alla segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la volatilità di tale coefficiente, in particolare intorno alle date di riferimento per le segnalazioni, i grandi enti segnalano specifiche componenti del coefficiente di leva finanziaria alle rispettive autorità competenti in base alle medie relative al periodo di segnalazione e ai dati utilizzati per calcolare tali medie.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito