+Articolo 430 2.
|
Articolo 430 2.
Oltre alla segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la volatilità di tale coefficiente, in particolare intorno alle date di riferimento per le segnalazioni, i grandi enti segnalano specifiche componenti del coefficiente di leva finanziaria alle rispettive autorità competenti in base alle medie relative al periodo di segnalazione e ai dati utilizzati per calcolare tali medie.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|