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+Articolo 430 4. |
Articolo 430 4.Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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