+Articolo 430 7.

Articolo 430 7.

►M17  L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare schemi di segnalazione uniformi, la frequenza e le date di segnalazione, nonché le definizioni, ed elabora soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. ◄

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:

a) 

in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) 

gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.

L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:

a) 

il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;

b) 

gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020;

c) 

le esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, da presentare entro il 10 luglio 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito