|
+Articolo 432 2. |
Articolo 432 2.Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente paragrafo, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450. Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza. Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|