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+Articolo 433 bis 2. |
Articolo 433 bis 2.In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:
a)
su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
b)
su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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