|
+Articolo 434 1. |
Articolo 434 1.Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L’ABE pubblica tali informazioni, unitamente alla data di presentazione, sul suo sito web. L’ABE garantisce che le informative pubblicate sul suo sito web contengano informazioni identiche a quelle presentatele dagli enti. Gli enti hanno il diritto di ripresentare all’ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 434 bis. L’ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione. L’ABE predispone e tiene aggiornato uno strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell’ABE. Gli enti possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell’ABE dove le informazioni prudenziali sono pubblicate in modo centralizzato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|