+Articolo 435 1.

Articolo 435 1.

Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo. Essi pubblicano in particolare:

a) 

le strategie e i processi per la gestione di tali categorie di rischio;

b) 

la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese le informazioni sul fondamento della sua autorità, dei suoi poteri e della responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei documenti regolamentari;

c) 

l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;

d) 

le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia;

e) 

una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente in questione, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;

f) 

una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente in questione associato alla strategia aziendale; tale dichiarazione include:

i) 

i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione;

ii) 

informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con parti correlate che possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo consolidato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito