+Articolo 455 3.

Articolo 455 3.

Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, se agli enti non fosse stata concessa l’autorizzazione a utilizzare i propri modelli interni per tali unità di negoziazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito