+Articolo 456 2.

Articolo 456 2.

L'ABE controlla i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito e presenta una relazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. In particolare, la relazione valuta:

a) 

il trattamento del rischio di CVA come requisito individuale oppure come componente integrata del quadro dei rischi di mercato;

b) 

l'ambito d'applicazione del requisito per il rischio di CVA compresa la deroga di cui all'articolo 482;

c) 

le coperture ammissibili;

d) 

il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA.

Sulla scorta di tale relazione e qualora risulti che l'azione in questione è necessaria, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare l'articolo 381, l'articolo 382, paragrafi 1 e 3, e articoli da 383 a 386 concernenti tali elementi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito