+Articolo 458 3.

Articolo 458 3.

Qualora autorizzate ad applicare misure nazionali conformemente al presente articolo, le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 forniscono alle autorità competenti o alle autorità designate degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito