+Articolo 458 Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro
---+Articolo 458 1.
---+Articolo 458 2.
---+Articolo 458 3.
---+Articolo 458 4.
---+Articolo 458 5.
---+Articolo 458 6.
---+Articolo 458 7.
---+Articolo 458 8.
---+Articolo 458 9.
---+Articolo 458 10.

Articolo 458 Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 458 1.
Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
Articolo 458 2.
Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto alla Commissione e al CERS. Il CERS trasmette tempestivamente la notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e all'ABE.

La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e qualitative riguardanti:

a) 

le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;

b) 

i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale o per l'economia reale;

c) 

una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

d) 

i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:

i) 

il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;

ii) 

i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

iii) 

i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;

iv) 

le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali;

v) 

gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;

vi) 

il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o

vii) 

le esposizioni all'interno del settore finanziario;

e) 

una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e

f) 

una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato.

Articolo 458 3.
Qualora autorizzate ad applicare misure nazionali conformemente al presente articolo, le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 forniscono alle autorità competenti o alle autorità designate degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti.
Articolo 458 4.
Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo alle questioni di cui alle lettere da a) a f) di detto paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a) 

le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

b) 

gli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono meno indicati o efficaci rispetto ai progetti di misure nazionali per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato;

c) 

i progetti di misure nazionali non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; e

d) 

la questione riguarda un solo Stato membro.

La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità designata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro interessato può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Articolo 458 5.
Altri Stati membri possono riconoscere le misure adottate conformemente al presente articolo e applicarle agli enti autorizzati a livello nazionale che hanno succursali o esposizioni situate nello Stato membro autorizzato ad applicare la misura.
Articolo 458 6.
Qualora gli Stati membri riconoscano le misure stabilite a norma del presente articolo, lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche al Consiglio, alla Commissione, all’ABE e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.
Articolo 458 7.
Quando decide se riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo, lo Stato membro tiene in considerazione i criteri di cui al paragrafo 4.
Articolo 458 8.
Lo Stato membro autorizzato ad applicare le misure può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato membro o gli Stati membri che non riconoscono le misure.
Articolo 458 9.
Prima della scadenza dell’autorizzazione concessa conformemente ai paragrafi 2 e 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS, l’ABE e la Commissione, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta.
Articolo 458 10.
Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito