+Articolo 458 9.

Articolo 458 9.

Prima della scadenza dell’autorizzazione concessa conformemente ai paragrafi 2 e 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS, l’ABE e la Commissione, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito