+Articolo 465 6.

Articolo 465 6.

Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente.

Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

a) 

il 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e

b) 

l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito