+Articolo 468 3.

Articolo 468 3.

Ove un ente decida di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1, ne informa l’autorità competente almeno 45 giorni prima della data d’invio per le segnalazioni di informazioni sulla base di tale trattamento. Subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare una sola volta la sua decisione iniziale durante il periodo di trattamento temporaneo. Gli enti rendono pubblica l’eventuale decisione di applicare il trattamento temporaneo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito