+Articolo 469 1.

Articolo 469 1.

In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:

a) 

gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, degli importi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

b) 

gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 472 agli importi residui degli elementi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

c) 

gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, dell'importo totale da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo avere applicato l'articolo 470;

d) 

gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 472, paragrafo 5 o 11, a seconda dei casi, all'importo residuo totale degli elementi da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo aver applicato l'articolo 470.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito