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+Articolo 469 1. |
Articolo 469 1.In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:
a)
gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, degli importi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
b)
gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 472 agli importi residui degli elementi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
c)
gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, dell'importo totale da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo avere applicato l'articolo 470;
d)
gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 472, paragrafo 5 o 11, a seconda dei casi, all'importo residuo totale degli elementi da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo aver applicato l'articolo 470. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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