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+Articolo 469 2. |
Articolo 469 2.Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 5, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a)
l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a);
b)
la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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