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+Articolo 477 3. |
Articolo 477 3.Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera b):
a)
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera c);
b)
qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera d). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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