+Articolo 484 3.

Articolo 484 3.

Fatto salvo l'articolo 485 del presente regolamento e il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 2, dello stesso, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibile come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere considerato tra gli elementi di capitale primario di classe 1 nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito