+Articolo 484 Ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
---+Articolo 484 1.
---+Articolo 484 2.
---+Articolo 484 3.
---+Articolo 484 4.
---+Articolo 484 5.
|
Articolo 484 Ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 484 1.
|
Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi al 31 dicembre 2011 o prima di tale data e che erano ammissibili come fondi propri al 31 dicembre 2011 e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.
|
|
Articolo 484 2.
|
In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63 il presente articolo si applica nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
|
|
Articolo 484 3.
|
Fatto salvo l'articolo 485 del presente regolamento e il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 2, dello stesso, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibile come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere considerato tra gli elementi di capitale primario di classe 1 nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.
|
|
Articolo 484 4.
|
Fatto salvo il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 3, del presente regolamento, gli strumenti, nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1, nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52 del presente regolamento.
|
|
Articolo 484 5.
|
Fatto salvo il limite di cui all'articolo 486, paragrafo 4, del presente regolamento, gli elementi, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi di classe 2, nonostante che detti elementi non siano inclusi nell'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|