+Articolo 484 4.

Articolo 484 4.

Fatto salvo il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 3, del presente regolamento, gli strumenti, nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1, nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52 del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito