+Articolo 487 1.
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Articolo 487 1.
In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi di capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 2, nella misura in cui l'inclusione di tale capitale e delle relative riserve sovrapprezzo azioni non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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