+Articolo 35 2

Articolo 35 2

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera g), le autorità competenti

a)

impongono all’ente di fornire una panoramica delle proprie serie temporali utilizzate in

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e

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, come indicato all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel calcolo delle misure del rischio di scenario di stress, come indicato all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione, e di includere in tale panoramica per ciascuna serie temporale utilizzata

i)

il numero totale di giorni nel periodo storico di osservazione utilizzato per calcolare

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,

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e

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, come indicato all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, e le misure del rischio di scenario di stress, come indicato all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione;

ii)

il numero di giorni con dati mancanti nelle serie temporali prima che l’ente introduca eventuali aggiustamenti;

iii)

il numero di giorni senza variazioni giornaliere nelle serie temporali prima che l’ente introduca eventuali aggiustamenti;

iv)

il numero massimo di giorni consecutivi senza variazioni giornaliere nelle serie temporali prima che l’ente introduca eventuali aggiustamenti;

v)

il numero di giorni per i quali i dati erano inizialmente disponibili nelle serie temporali ma che l’ente ha escluso o modificato prima che fossero utilizzati nel calcolo di

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e

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, come indicato all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, e le misure del rischio di scenario di stress, come indicato all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione;

b)

sulla base della panoramica di cui alla lettera a), individuano le serie temporali utilizzate per i fattori di rischio che possono essere interessate da una scarsa qualità dei dati;

c)

sulla base della panoramica di cui alla lettera a), selezionano un campione di serie temporali caratterizzate da un numero elevato di punti di dati inizialmente mancanti e prendono le misure seguenti nell’ordine riportato in appresso:

i)

impongono all’ente di fornire le serie temporali solo con i punti di dati iniziali e le serie temporali dopo la loro compilazione;

ii)

verificano che le serie temporali siano state compilate conformemente alle metodologie previste nelle politiche interne di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e che tali metodologie siano adeguate al caso di specie;

d)

sulla base della panoramica di cui alla lettera b), selezionano un campione di serie temporali caratterizzate da un elevato numero di punti di dati inizialmente disponibili ma che sono stati sostituiti da altri punti di dati e prendono le misure seguenti nell’ordine riportato in appresso:

i)

impongono all’ente di fornire le serie temporali solo con i punti di dati iniziali e le serie temporali dopo la loro sostituzione;

ii)

verificano che i punti di dati siano stati sostituiti conformemente alle metodologie previste nelle politiche interne di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e che tali metodologie siano adeguate al caso di specie.

Ai fini della lettera b), le autorità competenti possono utilizzare, se del caso, come base per l’individuazione di cui a tale lettera, gli indicatori seguenti:

a)

serie temporali con meno del 10 % dei punti di dati inizialmente disponibili;

b)

serie temporali con venti giorni lavorativi consecutivi senza variazioni giornaliere;

c)

serie temporali con più del 20 % di giorni senza variazioni;

d)

serie temporali per le quali è stato modificato più del 50 % dei dati inizialmente disponibili.

Le autorità competenti impongono all’ente di giustificare l’uso di tali serie temporali e, se del caso, il motivo per cui il corrispondente fattore di rischio è incluso nell’insieme ridotto di fattori di rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito