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+Articolo 495 ter 3. |
Articolo 495 ter 3.In deroga all’articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui a tale lettera per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta può essere attribuito, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio dell’80 %, se non si applica la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501 bis e se l’esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto di tutti i criteri che seguono:
a)
il debitore è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress grazie alla presenza di tutte le caratteristiche seguenti:
i)
adeguato rapporto esposizione/valore;
ii)
cauto profilo di rimborso dell’esposizione;
iii)
durata residua commisurata delle attività al momento del pagamento integrale dell’esposizione o in alternativa ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
iv)
basso rischio di rifinanziamento dell’esposizione da parte del debitore oppure tale rischio è attenuato adeguatamente da un valore residuo commisurato dell’attività o dal ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
v)
il debitore è soggetto a vincoli contrattuali in relazione alla sua attività e struttura di finanziamento;
vi)
il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
vii)
i rischi operativi rilevanti sono gestiti in maniera adeguata;
b)
gli accordi contrattuali sulle attività forniscono ai finanziatori un livello elevato di protezione che comprende le caratteristiche seguenti:
i)
i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività finanziate e, se del caso, sui redditi da esse generati;
ii)
esistono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di operare modifiche all’attività che avrebbero un impatto negativo sul suo valore;
iii)
qualora l’attività sia in costruzione, i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività e sui contratti di costruzione sottostanti;
c)
le attività finanziate soddisfano tutte le seguenti norme intese a garantirne un funzionamento solido ed efficace:
i)
la tecnologia e la progettazione dell’attività sono state sottoposte a prova;
ii)
sono stati ottenuti tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari per l’esercizio delle attività;
iii)
laddove l’attività sia in costruzione, il debitore dispone di garanzie adeguate sulle specifiche concordate, sul bilancio e sulla data di completamento dell’attività, comprese solide garanzie di completamento o il coinvolgimento di un costruttore esperto e adeguate disposizioni contrattuali per la liquidazione di eventuali danni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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