+Articolo 495 ter 3.

Articolo 495 ter 3.

In deroga all’articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui a tale lettera per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta può essere attribuito, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio dell’80 %, se non si applica la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501 bis e se l’esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto di tutti i criteri che seguono:

a) 

il debitore è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress grazie alla presenza di tutte le caratteristiche seguenti:

i) 

adeguato rapporto esposizione/valore;

ii) 

cauto profilo di rimborso dell’esposizione;

iii) 

durata residua commisurata delle attività al momento del pagamento integrale dell’esposizione o in alternativa ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;

iv) 

basso rischio di rifinanziamento dell’esposizione da parte del debitore oppure tale rischio è attenuato adeguatamente da un valore residuo commisurato dell’attività o dal ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;

v) 

il debitore è soggetto a vincoli contrattuali in relazione alla sua attività e struttura di finanziamento;

vi) 

il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;

vii) 

i rischi operativi rilevanti sono gestiti in maniera adeguata;

b) 

gli accordi contrattuali sulle attività forniscono ai finanziatori un livello elevato di protezione che comprende le caratteristiche seguenti:

i) 

i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività finanziate e, se del caso, sui redditi da esse generati;

ii) 

esistono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di operare modifiche all’attività che avrebbero un impatto negativo sul suo valore;

iii) 

qualora l’attività sia in costruzione, i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività e sui contratti di costruzione sottostanti;

c) 

le attività finanziate soddisfano tutte le seguenti norme intese a garantirne un funzionamento solido ed efficace:

i) 

la tecnologia e la progettazione dell’attività sono state sottoposte a prova;

ii) 

sono stati ottenuti tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari per l’esercizio delle attività;

iii) 

laddove l’attività sia in costruzione, il debitore dispone di garanzie adeguate sulle specifiche concordate, sul bilancio e sulla data di completamento dell’attività, comprese solide garanzie di completamento o il coinvolgimento di un costruttore esperto e adeguate disposizioni contrattuali per la liquidazione di eventuali danni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito