+Articolo 495 ter Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati
---+Articolo 495 ter 1.
---+Articolo 495 ter 2.
---+Articolo 495 ter 3.
---+Articolo 495 ter 4.
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Articolo 495 ter Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 495 ter 1.
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In deroga all’articolo 161, paragrafo 4, gli input floor della LGD applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati trattate secondo il metodo IRB, se vengono utilizzate stime interne della LGD, sono gli input floor della LGD applicabili di cui all’articolo 161, paragrafo 4, moltiplicati per i fattori seguenti:
a)
50 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
b)
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
c)
100 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
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Articolo 495 ter 2.
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L’ABE redige una relazione sull’adeguata calibrazione dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati nel quadro del metodo IRB, e in particolare in materia di stime interne della LGD e di input floor della LGD, per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 147, paragrafo 8. L’ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell’Unione per diversi campioni di enti con diversi profili di attività e di rischio. L’ABE raccomanda specifiche calibrazioni dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, che riflettano il profilo di rischio specifico e diverso per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati. L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
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Articolo 495 ter 3.
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In deroga all’articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui a tale lettera per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta può essere attribuito, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio dell’80 %, se non si applica la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501 bis e se l’esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto di tutti i criteri che seguono:
a)
il debitore è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress grazie alla presenza di tutte le caratteristiche seguenti:
i)
adeguato rapporto esposizione/valore;
ii)
cauto profilo di rimborso dell’esposizione;
iii)
durata residua commisurata delle attività al momento del pagamento integrale dell’esposizione o in alternativa ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
iv)
basso rischio di rifinanziamento dell’esposizione da parte del debitore oppure tale rischio è attenuato adeguatamente da un valore residuo commisurato dell’attività o dal ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
v)
il debitore è soggetto a vincoli contrattuali in relazione alla sua attività e struttura di finanziamento;
vi)
il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
vii)
i rischi operativi rilevanti sono gestiti in maniera adeguata;
b)
gli accordi contrattuali sulle attività forniscono ai finanziatori un livello elevato di protezione che comprende le caratteristiche seguenti:
i)
i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività finanziate e, se del caso, sui redditi da esse generati;
ii)
esistono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di operare modifiche all’attività che avrebbero un impatto negativo sul suo valore;
iii)
qualora l’attività sia in costruzione, i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività e sui contratti di costruzione sottostanti;
c)
le attività finanziate soddisfano tutte le seguenti norme intese a garantirne un funzionamento solido ed efficace:
i)
la tecnologia e la progettazione dell’attività sono state sottoposte a prova;
ii)
sono stati ottenuti tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari per l’esercizio delle attività;
iii)
laddove l’attività sia in costruzione, il debitore dispone di garanzie adeguate sulle specifiche concordate, sul bilancio e sulla data di completamento dell’attività, comprese solide garanzie di completamento o il coinvolgimento di un costruttore esperto e adeguate disposizioni contrattuali per la liquidazione di eventuali danni.
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Articolo 495 ter 4.
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L’ABE elabora una relazione in cui analizza quanto segue:
a)
l’evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica nell’Unione;
b)
la rischiosità effettiva delle esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica durante un intero ciclo economico;
c)
l’impatto sui requisiti di fondi propri del trattamento di cui all’articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), per le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, senza tenere conto dell’articolo 465, paragrafo 1;
d)
l’adeguatezza della definizione della sottoclasse «finanziamenti di attività materiali a destinazione specifica di qualità elevata» e l’assegnazione a tale sottoclasse di esposizioni di un diverso trattamento prudenziale.
L’ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2030. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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