+Articolo 500 bis 3.
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Articolo 500 bis 3.
In deroga all’articolo 150, paragrafo 1, lettera d), punto ii), a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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