+Articolo 500 bis Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro
---+Articolo 500 bis 1.
---+Articolo 500 bis 2.
---+Articolo 500 bis 3.

Articolo 500 bis Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 500 bis 1.

In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:

a) 

fino al 31 dicembre 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;

b) 

nel 2025 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;

c) 

nel 2026 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2.

Articolo 500 bis 2.

In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

▼M17

a) 

100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2025;

b) 

75 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2026;

c) 

50 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2027.

▼M11

I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

Articolo 500 bis 3.
In deroga all’articolo 150, paragrafo 1, lettera d), punto ii), a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito