|
+Articolo 4 2 |
Articolo 4 22. Le informazioni quantitative riguardanti la liquidità e la solvibilità dell'ente diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 1 sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 2, e sono fornite nella forma indicata in detto modello. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|