+Articolo 501 bis 1.

Articolo 501 bis 1.

I requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, sono moltiplicati per un fattore di 0,75 purché l'esposizione soddisfi tutti i seguenti criteri:

▼M17

a) 

l’esposizione è assegnata alla classe delle esposizioni di cui all’articolo 112, lettera g), o a una delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) o iii), con esclusione delle esposizioni in stato di default;

▼M8

b) 

l'esposizione è verso un soggetto creato ad hoc per finanziare od operare strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

c) 

la fonte di rimborso dell'obbligazione è rappresentata, per non meno dei due terzi del suo importo, dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale, ovvero da sussidi, sovvenzioni o finanziamenti forniti da uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);

d) 

il debitore è in grado di adempiere le sue obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress pertinenti per il rischio inerente al progetto;

e) 

i flussi finanziari che il debitore genera sono prevedibili e coprono tutti i rimborsi futuri nel corso della durata del prestito;

▼M17

f) 

il rischio di rifinanziamento del debitore è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più dei soggetti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);

▼M8

g) 

le condizioni contrattuali forniscono ai prestatori un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:

i) 

se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, gli accordi contrattuali includono disposizioni che tutelano in modo efficace i prestatori contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore;

ii) 

il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile dell'attività di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

iii) 

i prestatori hanno un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito generato dal debitore;

iv) 

i prestatori hanno il beneficio della garanzia nella misura consentita dalla legge vigente sotto forma di attività e contratti fondamentali per l'attività infrastrutturale o dispongono di meccanismi alternativi per garantire la loro posizione;

v) 

ai prestatori sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentire loro di assumere il controllo del soggetto in caso di default;

vi) 

è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;

vii) 

vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;

h) 

l'obbligazione è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;

i) 

se il debitore è nella fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, oppure, qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, il gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso soddisfa i criteri indicati di seguito:

i) 

gli investitori in strumenti di capitale possiedono una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali, la solidità finanziaria e le competenze pertinenti;

ii) 

gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di default, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per il debitore a seguito del loro default;

iii) 

esistono meccanismi adeguati per allineare gli interessi degli investitori in strumenti di capitale con gli interessi dei prestatori;

j) 

il debitore dispone di garanzie adeguate per assicurare il completamento del progetto nel rispetto delle specifiche, del bilancio o della data di completamento concordati, comprese anche solide garanzie di buon fine o il coinvolgimento di un costruttore esperto, così come adeguate disposizioni contrattuali che prevedano le penali del caso;

k) 

i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;

l) 

il debitore utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;

m) 

sono stati ottenuti tutti i necessari permessi e autorizzazioni;

n) 

il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;

▼M17

o) 

per le esposizioni sorte dopo il 1o gennaio 2025, il debitore ha condotto una valutazione per stabilire che le attività finanziate contribuiscono positivamente a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e non arrecano un danno significativo agli altri obiettivi di cui a tale articolo, o che le attività finanziate non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui a tale articolo.

▼M8

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito