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+Articolo 506 sexies 2. |
Articolo 506 sexies 2.Nella relazione di cui al paragrafo 1 l’ABE valuta in particolare quanto segue:
a)
in relazione al paragrafo 1, lettera a), le condizioni alle quali le garanzie di portafoglio determinano un trasferimento del rischio in segmenti;
b)
in relazione al paragrafo 1, lettera b):
i)
i pertinenti criteri di ammissibilità delle garanzie di portafoglio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4;
ii)
l’applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
c)
in relazione al paragrafo 1, lettera d), l’applicazione dei requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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