+Articolo 506 sexies 2.

Articolo 506 sexies 2.

Nella relazione di cui al paragrafo 1 l’ABE valuta in particolare quanto segue:

a) 

in relazione al paragrafo 1, lettera a), le condizioni alle quali le garanzie di portafoglio determinano un trasferimento del rischio in segmenti;

b) 

in relazione al paragrafo 1, lettera b):

i) 

i pertinenti criteri di ammissibilità delle garanzie di portafoglio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4;

ii) 

l’applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

c) 

in relazione al paragrafo 1, lettera d), l’applicazione dei requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito