+Articolo 507 2.

Articolo 507 2.

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 390, paragrafo 4, e all'articolo 401, paragrafo 2, in merito ai metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e in particolare l'esigenza di tenere conto delle modifiche delle norme internazionali che stabiliscono i metodi di tale calcolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito