+Articolo 510 6.

Articolo 510 6.

►M20  L’ABE controlla l’ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni abbiano durata residua inferiore a sei mesi. Entro il 31 gennaio 2029 e successivamente ogni cinque anni, l’ABE presenta alla Commissione una relazione sull’adeguatezza di tale requisito di finanziamento stabile. Tenendo conto degli sviluppi internazionali e del trattamento normativo di operazioni analoghe in altre giurisdizioni, tali relazioni valutano almeno: ◄

a) 

l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;

b) 

l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;

c) 

l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 5;

▼M20

d) 

l’adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell’articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell’articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 428 tervicies, lettera a);

e) 

l’impatto dell’introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi, con clienti finanziari, sugli aspetti seguenti:

i) 

la struttura del prezzo di tali operazioni; e

ii) 

la liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare delle obbligazioni sovrane e societarie;

▼M8

f) 

l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito