+Articolo 510 Requisiti di finanziamento stabile
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---+Articolo 510 6.
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Articolo 510 Requisiti di finanziamento stabile
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 510 1.
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Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti stabili di finanziamento (funding), fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione.
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Articolo 510 2.
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Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III e conformemente agli schemi uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), nonché previa consultazione del CERS, anche in merito alle metodologie per determinare l'ammontare del finanziamento stabile a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:
a)
le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;
b)
le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;
c)
le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;
d)
la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.
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Articolo 510 3.
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Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti stabili di finanziamento.
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Articolo 510 4.
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L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di adottare un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore o una misura più sensibile al rischio entro il 28 giugno 2024. Detta relazione valuta quanto meno:
a)
l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;
b)
l'opportunità di abolire, incrementare o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2;
c)
l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4 e all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, all'articolo 428 novotricies, paragrafo 4, all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, all'articolo 428 duoquinquagies, lettere a) e b), e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 2, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento connesso a tali contratti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
d)
l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati degli enti.
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Articolo 510 5.
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Se le norme internazionali incidono sul trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, la Commissione, se opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 4, di tali modifiche delle norme internazionali e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
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Articolo 510 6.
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►M20
L’ABE controlla l’ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni abbiano durata residua inferiore a sei mesi. Entro il 31 gennaio 2029 e successivamente ogni cinque anni, l’ABE presenta alla Commissione una relazione sull’adeguatezza di tale requisito di finanziamento stabile. Tenendo conto degli sviluppi internazionali e del trattamento normativo di operazioni analoghe in altre giurisdizioni, tali relazioni valutano almeno: ◄
a)
l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;
b)
l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;
c)
l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 5;
▼M20
d)
l’adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell’articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell’articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 428 tervicies, lettera a);
e)
l’impatto dell’introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi, con clienti finanziari, sugli aspetti seguenti:
i)
la struttura del prezzo di tali operazioni; e
ii)
la liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare delle obbligazioni sovrane e societarie;
▼M8
f)
l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.
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Articolo 510 9.
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L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle detenzioni da parte di enti di titoli destinati a coprire contratti derivati. L'ABE presenta una relazione in merito all'adeguatezza del trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:
a)
il possibile impatto del trattamento sulla capacità degli investitori di conseguire un'esposizione ad attività e l'impatto del trattamento sull'offerta di credito nell'Unione dei mercati dei capitali;
b)
l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di strumenti derivati che sono finanziati, in tutto o in parte, dal margine iniziale;
c)
l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di derivati che non sono finanziati dal margine iniziale.
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Articolo 510 10.
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Entro il 28 giugno 2023 o ad un anno di distanza da un accordo relativo a norme internazionali sviluppato dal CBVB, se precedente, la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 9, di qualsiasi norma internazionale elaborata dal CBVB, della diversità del settore bancario nell'Unione e degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle detenzioni da parte degli enti di titoli destinati a coprire contratti derivati ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, ove lo ritenga opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
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Articolo 510 11.
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L'ABE valuta se sarebbe giustificato ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto per le attività utilizzate per fornire servizi di compensazione e di regolamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio o le attività utilizzate per fornire operazioni di finanziamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio per una durata pari o inferiore a 180 giorni. L'ABE presenta la sua relazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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