+Articolo 2 bis 1.
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Articolo 2 bis 1.
Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 2, punto 17), del presente regolamento in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione in relazione agli indicatori in materia di effetti negativi di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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