+Articolo 2 bis 1.

Articolo 2 bis 1.

Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 2, punto 17), del presente regolamento in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione in relazione agli indicatori in materia di effetti negativi di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito