+Articolo 2 bis Principio di non causare danni significativi
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---+Articolo 2 bis 2.
---+Articolo 2 bis 3.

Articolo 2 bis Principio di non causare danni significativi

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 2 bis 1.
Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 2, punto 17), del presente regolamento in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione in relazione agli indicatori in materia di effetti negativi di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento.
Articolo 2 bis 2.
Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 entro il 30 dicembre 2020.
Articolo 2 bis 3.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito