+Articolo 2 bis Principio di non causare danni significativi
---+Articolo 2 bis 1.
---+Articolo 2 bis 2.
---+Articolo 2 bis 3.
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Articolo 2 bis Principio di non causare danni significativi
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 2 bis 1.
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Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 2, punto 17), del presente regolamento in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione in relazione agli indicatori in materia di effetti negativi di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente regolamento.
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Articolo 2 bis 2.
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Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 entro il 30 dicembre 2020.
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Articolo 2 bis 3.
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Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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