+Articolo 18 bis 2.

Articolo 18 bis 2.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito