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+Articolo 18 bis 2. |
Articolo 18 bis 2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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