+Articolo 18 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
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Articolo 18 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 18 bis 1.
A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

per le persone giuridiche, le dimensioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v) 

un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Articolo 18 bis 2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
Articolo 18 bis 3.
Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
Articolo 18 bis 4.

Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

a) 

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b) 

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c) 

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine.

Le autorità europee di vigilanza presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 18 bis 5.
Se necessario, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, adottano orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito