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+Articolo 11 9. |
Articolo 11 9.L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all’istituto di pagamento di cui trattasi di prestare i servizi di pagamento per i quali è stato autorizzato in tutta l’Unione, ai sensi della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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