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+Articolo 9quater 3. |
Articolo 9quater 3.Gli Stati membri possono disporre che l'informativa al pubblico di cui al paragrafo 2 sia corredata di una relazione che valuti la correttezza e la convenienza dell'operazione dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, e che illustri i presupposti su cui si basa e i metodi utilizzati. La relazione è predisposta:
a)
da un terzo indipendente;
b)
dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società;
c)
dal comitato per il controllo interno o altro comitato composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Gli Stati membri assicurano che le parti correlate non partecipino alla preparazione della relazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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