+Articolo 22 1.

Articolo 22 1.

Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale, comprese le banche centrali nazionali.

Le autorità competenti garantiscono l’indipendenza dagli enti economici ed evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non sono designati come autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito