+ALLEGATO IV

ALLEGATO IV




ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 36 bis, paragrafo 3

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 2, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

I.    Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze aggravanti

1) 

Se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta, è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1.

2) 

Se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

3) 

Se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione dell'agenzia di rating del credito, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia, è applicato il coefficiente di adeguamento 2,2.

4) 

Se la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei rating emessi dall'agenzia di rating del credito in questione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

5) 

Se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato il coefficiente 2.

6) 

Se non è stato preso alcun provvedimento al momento dell'accertata violazione è applicato il coefficiente 1,7.

7) 

Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente 1,5.

II.    Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze attenuanti

1) 

Se la violazione si riferisce a una delle violazioni elencate alle sezioni II o III dell'allegato III ed è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi, si applica un coefficiente di 0,9.

2) 

Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, è applicato un coefficiente di 0,7.

3) 

Se l'agenzia di rating del credito ha riferito velocemente, con efficacia e completezza, la violazione all'AESFEM è applicato il coefficiente di 0,4.

4) 

Se l'agenzia di rating del credito ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato il coefficiente di 0,6.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito