Articolo 237 1.
In caso di domanda di autorizzazione ad applicare le disposizioni degli articoli 238 e 239, le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza, sulla base di una piena cooperazione, al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali altri termini e condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione. La domanda di cui al primo comma è presentata unicamente all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia. Tale autorità di vigilanza informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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