+Articolo 109 4.

Articolo 109 4.

Gli Stati membri possono consentire che le persone fisiche e giuridiche che beneficiano di una esenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano considerati esentati e siano automaticamente iscritte nei registri di cui agli articoli 14 e 15 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 32. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito