+Articolo 115 6.

Articolo 115 6.

Gli Stati membri provvedono affinché, finché i singoli prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non rispettino le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, i prestatori di servizi di informazione sui conti non abusino della loro non conformità per bloccare od ostacolare l’uso di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti per i conti da essi gestiti.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito